30/09/03
Società ereditaria: il minore non può parteciparvi
Al decesso del titolare di un’impresa insorge normalmente, come sappiamo,
una società di fatto tra i suoi eredi, a meno che taluno o più di loro
esprima formalmente una volontà contraria astenendosi però anche, nel
concreto, da qualsiasi comportamento concludente, ovvero dal compimento di
qualunque atto che presupponga invece la volontà di gestire l’esercizio
ereditato in società con i coeredi.
Ma normalmente, come detto, tutti gli eredi compiono atti che, anche
indirettamente, finiscono per essere riconducibili ad un socio, sia pure di
fatto, ponendo dunque in essere, appunto, un comportamento concludente, che
infatti – quando è tale – produce gli stessi effetti della stipula di un
ordinario contratto di società (quando questo manca, tuttavia, la società
nasce di fatto e resta di fatto finchè essa non sia regolarizzata in forma
scritta, poniamo, in una snc).
Senonchè, precisa una recentissima sentenza della Cassazione (Sez. Trib.),
occorre non soltanto che questo comportamento concludente – versandosi in
tema di società – provenga da più persone, cioè da più eredi, ma anche che
– considerata la sua natura negoziale (perché significativo, come
accennato, della volontà tacita di concludere un contratto di società) – si
tratti di più soggetti tutticapaci di agire, perché soltanto chi ha la
capacità di agire può validamente comportarsi in modo giuridicamente
concludente.
E quindi, continua la Suprema Corte, se tra gli eredi ci sono soggetti
incapaci (di agire), costoro non possono né esprimere con efficacia una
qualsiasi volontà contrattuale, e neppure sottenderla tacitamente ad un
(loro) comportamento che possa validamente considerarsi, sempre sotto il
profilo negoziale, concludente.
Cosicché, ove un’impresa sia stata formalmente continuata, a seguito del
decesso del titolare, dal coniuge e dai figli minori di quest’ultimo, essa
deve nondimeno ritenersi in realtà validamente esercitata – fin dal momento
dell’apertura della successione – soltanto dal coniuge, perciò in forma
individuale, anche quando sia stata, ad esempio, regolarizzata una società
di fatto tra tutti e tre gli eredi, perché quell’attività d’impresa non
poteva sin dall’origine essere svolta in forma societaria, dovendo qui la
sostanza del rapporto prevalere in ogni caso sulla forma.
E’ una decisione che suscita però qualche dubbio (per esempio, quando non
accenna neppure al possibile intervento del giudice tutelare – a istanza
del coniuge superstite – per autorizzare il minore alla continuazione
dell’esercizio dell’impresa del de cujus); di essa, però, è necessario,
come al solito, tenere adeguato conto, specie per i suoi riflessi
tributari.