11/09/2003
Ancora un passo avanti del concordato preventivo.
Su questa figura, prevista dall’art. 6 della legge Finanziaria 2003, c’è
infatti qualche novità rispetto a quanto da noi anticipato nella Sediva
News del 2/8/2003.
Ricordiamo in ogni caso anche qui che il concordato preventivo consente ai
contribuenti soggetti agli studi di settore, e con volume d’affari fino a
5 milioni di euro, di accordarsi con gli uffici fiscali per stabilire
anticipatamente l’ammontare che andrà versato a titolo di imposte negli
anni futuri.
L’ipotesi iniziale prevedeva un concordato triennale e quindi le imposte
si sarebbero pagate, in via anticipata, per gli anni 2003-2004-2005.
La versione aggiornata, invece, dà avvio a questo istituto, (in via
sperimentale, naturalmente), soltanto per il biennio 2003-2004, e
pertanto, tra febbraio e aprile 2004, i contribuenti interessati (appunto
quelli soggetti agli studi di settore e con volume d’affari non superiore a
5 milioni di euro) riceveranno dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione
contenente le percentuali di incremento da applicare ai ricavi dichiarati
per il 2001, così da concordare eventualmente, su questa base, le dette
due annualità ai fini dell’Irpef.
Ogni destinatario della comunicazione dovrà evidentemente poi decidere se
accettare la proposta del Fisco (con il vantaggio, come è ovvio, di non
essere successivamente soggetto ad alcun tipo di accertamento), oppure
restare nel vecchio sistema ancorato agli studi di settore.
Beninteso, si concorderanno soltanto i ricavi, perchè i costi
continueranno a dover essere documentati e contabilizzati.
Inoltre, chi concorderà, potrà applicare in anticipo le nuove aliquote
Irpef previste dalla riforma, indubbiamente più vantaggiose delle attuali
(23% fino ad € 100.000 e 33% oltre tale scaglione), anche se tali nuove
aliquote verranno applicate sulla sola quota di reddito eccedente quello
relativo all’annualità di riferimento (2001), e questo per rispettare la
clausola di garanzia che prevede che l’Irpef – per il 2003 e il 2004 –
non possa mai essere inferiore a quanto pagato per il 2001.
E’ tuttavia allo studio anche una clausola di salvaguardia a favore del
contribuente che dovrebbe consentire a quest’ultimo di “uscire” dal
concordato preventivo qualora i redditi da lui percepiti si rivelassero
inferiori a quelli previsti: si tratterrebbe, insomma, di una sorta di
scommessa vinta con il Fisco, tenuto conto di questa via di uscita sempre
aperta per il contribuente.
Quanto all’iva, continuerà ad applicarsi, sempre e comunque, l’attuale
regime analitico (iva vendite meno iva acquisti, e ferma la
“ventilazione”).

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