27/08/03
Ancora sulla proroga della “Tremonti bis”

Come si ricorderà, il provvedimento fiscale di fine anno 2002 (d.l.
282/2002) aveva, tra l’altro, prorogato al 31/07/2003 l’agevolazione
“Tremonti bis” per gli investimenti effettuati in comuni colpiti dagli
eventi calamitosi del 2002, successivamente individuati da un’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri (v. Sediva News del 05/06/2003).
L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E del 31/07/2003 ha ora
precisato che la proroga interessa soltanto le imprese e i lavoratori
autonomi che hanno subito un danno economico dai precisati eventi,
semprechè le ordinanze sindacali di sgombero abbiano interessato un
consistente numero di fabbricati,incidendo in tal modo sull’economia
dell’intero territorio comunale, ovvero siano state chiuse al traffico
tutte le principali vie d’accesso al comune.
In assenza di queste condizioni, l’agevolazione spetta soltanto ai
contribuenti che avevano sedi operative ubicate nelle vie o negli immobili
direttamente interessati dalle ordinanze stesse.
L’Agenzia ha inoltre precisato che della proroga in argomento possono
usufruire i soli contribuenti in attività prima dell’entrata in vigore
della Legge “Tremonti bis” (18/10/2001 n. 383)

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