25/08/03
Particolarità sul lavoro in “affitto”.
Ne abbiamo fatto cenno nella Sediva News del 22/08/2003 a proposito dello
staff leasing, una delle tante nuove figure di rapporto di lavoro previste
dalla “riforma-Biagi”.
Si tratta, più in particolare, di un contratto di somministrazione (che,
proprio perchè ora disciplinato dalle legge, deve ritenersi un autentico
contratto tipico), che può essere concluso tra un’agenzia di lavoro
intermediaria e l’impresa che ad essa si rivolga, e che diventa
ovviamente quella utilizzatrice.
Qui i prestatori di lavoro sono dipendenti dell’azienda somministratrice (o
somministrante, o locatrice) pur svolgendo la loro attività per conto e
nell’interesse dell’azienda somministrata (o conduttrice). E però, i poteri
direzionali e di controllo nei confronti del lavoratore vengono interamente
trasferiti dall’agenzia all’impresa utilizzatrice, anche se ambedue questi
soggetti sono responsabili in solido tra loro dei contributi e delle
retribuzioni del lavoratore.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Nel primo caso, il somministratore corrisponde un’indennità minima al
lavoratore per il periodo di “vacanza”, mentre gli corrisponde
regolarmente le retribuzioni per tutto il periodo “lavorato”. Beninteso, al
pari di quanto previsto dalla legge n. 196/97, il contratto può essere
stipulato a tempo determinato solo per “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo”.
Quanto, invece, al tempo indeterminato, vi si può fare ricorso per servizi
di consulenza e assistenza informatica, portineria, gestione di
biblioteche, musei, parchi, attività di marketing, servizi di trasporto
merci (farmaci compresi …).
In ogni caso, il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve
contenere:
– gli estremi dell’autorizzazione per l’assunzione;
– il numero dei lavoratori da assumere;
– le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui sopra;
– l’indicazione degli eventuali rischi per l’integrità della salute del
lavoratore;
– l’inizio e la durata.
In mancanza di questi elementi, il lavoratore si considererà assunto
dall’azienda utilizzatrice a tempo indeterminato: in pratica, cioè, un
dipendente a tutti gli effetti.
Ne abbiamo fatto cenno nella Sediva News del
22/08/2003 a proposito dello staff leasing, una delle tante
nuove figure di rapporto di lavoro previste dalla “riforma-Biagi”.
Si tratta, più in particolare, di un contratto di somministrazione
(che, proprio perchè ora disciplinato dalle legge, deve ritenersi un
autentico contratto tipico), che può essere concluso tra un’agenzia
di lavoro intermediaria e l’impresa che ad essa si rivolga, e che
diventa ovviamente quella utilizzatrice.
Qui i prestatori di lavoro sono dipendenti dell’azienda
somministratrice (o somministrante, o locatrice) pur
svolgendo la loro attività per conto e nell’interesse dell’azienda
somministrata (o conduttrice). E però, i poteri direzionali e
di controllo nei confronti del lavoratore vengono interamente trasferiti
dall’agenzia all’impresa utilizzatrice, anche se ambedue questi soggetti
sono responsabili in solido tra loro dei contributi e delle retribuzioni
del lavoratore.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo
determinato e a tempo indeterminato.
Nel primo caso, il somministratore corrisponde un’indennità
minima al lavoratore per il periodo di “vacanza”, mentre gli
corrisponde regolarmente le retribuzioni per tutto il periodo “lavorato”.
Beninteso, al pari di quanto previsto dalla legge n. 196/97, il
contratto può essere stipulato a tempo determinato solo per
“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”.
Quanto, invece, al tempo indeterminato, vi si può fare ricorso per
servizi di consulenza e assistenza informatica, portineria, gestione di
biblioteche, musei, parchi, attività di marketing, servizi di trasporto
merci (farmaci compresi …).
In ogni caso, il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve
contenere:
– gli estremi dell’autorizzazione per l’assunzione;
– il numero dei lavoratori da assumere;
– le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui sopra;
– l’indicazione degli eventuali rischi per l’integrità della salute del
lavoratore;
– l’inizio e la durata.
In mancanza di questi elementi, il lavoratore si considererà assunto
dall’azienda utilizzatrice a tempo indeterminato: in pratica, cioè, un
dipendente a tutti gli effetti.