31/07/2003
L’acquirente risponde del regime IVA impropriamente applicato sull’auto
proveniente da un mercato “parallelo”.
E’ un fenomeno che conosciamo tutti quello delle vetture acquistate
all’estero (a KM “zero” o simile) in altri Paesi della U.E. (soprattutto
in Germania) sui mercati c.d. “paralleli”, laddove, equivocando sul regime
IVA applicato dal cedente comunitario, il rivenditore, non applicando –
tutta o in parte – l’IVA, riesce così a praticare prezzi concorrenziali.
E però, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40/E del 18 luglio, ha
ora precisato a chiare lettere che l’acquirente finale, cioè il
“consumatore”, è responsabile in solido con il venditore, e pertanto
anch’egli sanzionabile, per l’Iva eventualmente non applicata, semprechè
egli fosse in grado di rilevare dalla fattura l’irregolarità.
Per di più, i venditori agiscono assai spesso sotto forma di società a
responsabilità limitata, che “nascono” e “muoiono” nel giro di uno o al
massimo due anni, per essere poi ciclicamente sostituite da nuove srl, fino
a far perdere le tracce o a rendere le indagini estremamente difficili, e
lasciare quindi il consumatore con il classico “cerino acceso” in mano.
Insomma, l’incauto (o troppo ottimista) acquirente rischia grosso e potrà
anche vedersi applicate al veicolo le famose “ganasce fiscali”.