21/07/2003
Farmacia soprannumeraria: trasferimento nella sede.
Come sappiamo, una farmacia istituita con il criterio “topografico”, e
pertanto in soprannumero, deve osservare un limite di distanza dalle
altre farmacie esistenti (anche se ubicate in comuni diversi) che oggi,
dopo la legge 8/11/91 n. 362, è di 3000 metri, mentre, antecedentemente,
era di 1000 metri e, prima ancora, di 500 metri.
Ora, all’entrata in vigore della L. 362/91 (come, per la verità, anche
quando la distanza fu elevata da 500 a 1000 metri) si è posto
l’interrogativo sulla distanza che deve nel concreto osservare una farmacia
istituita precedentemente, e, dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza
ha infine concluso negando l’applicabilità immediata del nuovo limite agli
esercizi aperti in vigenza della distanza minima inferiore, cosicché, una
farmacia istituita nel vigore dei 1000 metri non è tenuta tout court ad
allontanarsi, fino ai 3000 metri , dalle altre farmacie .
E però, precisa oggi il Consiglio di Stato (IV Sez., 20 maggio 2003,
n.2713), ove quella farmacia intenda trasferirsi (nell’ambito della sede,
ovviamente ), sarà tenuta comunque a non diminuire ulteriormente la
distanza dagli esercizi viciniori: il nuovo locale, pertanto, dovrà
trovarsi ad una distanza in ogni caso superiore a quella precedente pur se
non necessariamente a 3000 metri.
Sembra una decisione soprattutto di grande “opportunità”, più che di ligia
aderenza alle (pur scarse) norme scritte, e quindi suscettibile di qualche
ripensamento.