11/07/2003

Un autentico “ Codice “ anche per la privacy.

Per la prima volta nel mondo un Paese tenta di accorpare in un unico testo
normativo le tante disposizioni che, qua e là nel diritto positivo,
interessano anche indirettamente la variegata materia della privacy: è
appunto il “Codice della privacy” approvato dal nostro Consiglio dei
Ministri il 27 giugno scorso.
Il testo unico, che nella sua gran parte entrerà in vigore il I gennaio
2004, è diviso in tre parti, perché contiene: a) norme di carattere
generali (adempimenti, formalità, regole del trattamento da osservare nel
pubblico e nel privato); b) norme specifiche di settore (sanità, lavoro,
ambito giudiziario, ecc..); c) e disposizioni inerenti alla tutela
amministrativa e giurisdizionale dei dati.
La grande importanza del tema meriterebbe una disamina più attenta e
dettagliata di quanto consenta questa Rubrica, e pertanto ne parleremo
anche più in là, soffermandoci oggi soltanto sul settore sanitario e su
quello del lavoro.
Quanto alla sanità, in effetti, l’informativa da rilasciare al paziente
(sempre a protezione dei suoi “dati sensibili”, ovviamente) viene parecchio
semplificata soprattutto se teniamo presente le tante incertezze e cautele,
talora eccessive, che hanno caratterizzato il nostro comportamento in
questi sei anni di “funzionamento” della privacy, perché, ad esempio, al
paziente il “Codice” permette di manifestare il consenso al trattamento dei
dati di una sola dichiarazione, resa cioè una tantum, al medico di fiducia
o alla ASL, e questo è già molto.
Vengono poi espressamente previsti accorgimenti particolari a tutela
dell’assistito, come il divieto di chiamare il paziente in sala d’attesa
con appelli nominativi, o il rispetto di distanze di “cortesia” (misura,
questa, peraltro già adottata in molti altri settori della vita sociale), o
l’osservanza di specifiche cautele nelle informazioni telefoniche e/o
telematiche sui malati in genere, e su quelli ricoverati in particolare, o
l’estensione a tutti gli operatori sanitari (anche perciò a quelli non
tenuti al segreto professionale) dell’obbligo della riservatezza, o come,
infine, la non immediata identificabilità in farmacia del paziente
destinatario della ricetta da spedire (ne abbiamo già parlato nella Sediva
news del 15/05/2003.
E c’è un accenno anche ai dati genetici, per i quali il testo unico prevede
il rilascio preventivo di un’apposita autorizzazione del Garante, sia pure
sentito il Ministro della Salute.
In materia di lavoro, il “Codice” è invece meno “generoso”, anche perché
qui le esigenze della riservatezza più ristrette. Esso comunque, da un
lato, prevede l’adozione di un “codice di deontologia e buona condotta” che
avrà il compito di regolare l’informativa e il consenso anche per gli
annunci contenenti domande e/o offerte di lavoro, come pure per i
curricula e la loro istruttoria; e, dall’altro, riafferma le misure
previste dallo Statuto dei lavoratori sui poteri di controllo a distanza da
parte del datore di lavoro. Qualcosa, infine, è detto anche sul lavoro
domestico: il collaboratore familiare è tenuto alla riservatezza in ordine
a tutto quello che inerisce alla vita della famiglia nella quale è
inserito, ed anche qui siamo del tutto d’accordo con il “Codice”.

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