9/07/2003
Quando il titolare di farmacia partecipa ad un concorso: una sorprendente
decisione del Tar Veneto.
La decisione è recentissima, perché è del giugno scorso ed il caso da essa
deciso è il seguente.
Un titolare di farmacia aveva partecipato ad un concorso per sedi
farmaceutiche, conservando la titolarità fino all’approvazione della
graduatoria finale, ma, prolungandosi oltre qualunque ragionevolezza
(probabilmente per i numerosi ricorsi che avevano investito la
graduatoria) la fase successiva, quella cioè dell’assegnazione delle sedi,
egli aveva proceduto nelle more ad alienare a terzi la farmacia, inducendo
la Regione ad escluderlo dalla graduatoria, e dunque dal novero dei
potenziali assegnatari, provocando così il suo ricorso al giudice
amministrativo.
E il Tar Veneto ha accolto ora il ricorso sostenendo che il divieto per
dieci anni di “concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia”, sancito
dal IV comma dell’art. 12 della L. 2/4/68 n. 475 per il farmacista “che
abbia ceduto la propria farmacia”, riguarderebbe – proprio per quel
“concorrere” contenuto nella norma – la sola “fase concorsuale vera e
propria”, talchè, essendo quella dell’assegnazione delle sedi una fase
successiva, ma del tutto autonoma della procedura, l’alienazione della
farmacia da parte di un concorrente utilmente graduato intervenuta dopo
l’approvazione della graduatoria non potrebbe costituire di per sè motivo
di esclusione dall’assegnazione di una delle sedi messe a concorso.
Ora, pur essendo in principio condivisibile l’assunto da cui prende le
mosse la decisione (l’autonomia tra loro, cioè, dei vari subprocedimenti
che “compongono” un concorso in genere, e quello per sedi farmaceutiche in
particolare), non sembra invece altrettanto condivisibile la conclusione
che qui il Tar vorrebbe trarne, perché il divieto espresso dall’art. 12
sembra in effetto investire – esattamente al contrario dell’assunto del Tar
– quantomeno proprio la fase delle assegnazioni, se non addirittura tutti
quei subprocedimenti di cui il concorso consta.
Depone in tal senso, del resto, non soltanto la stessa lettera della legge
(che interdice espressamente a quel farmacista di concorrere, per dieci
anni, “all’assegnazione di un’altra farmacia”, e quindi è sicuramente
“l’assegnazione” che il legislatore ha voluto vietargli, oltre ovviamente
alla partecipazione tout court al concorso), ma anche la ratio dell’intero
sistema che tende proprio ad impedire vicende (in astratto) meramente
speculative sulla farmacia.
In sostanza, se il farmacista che abbia (già) ceduto la sua farmacia non
può neppure (semplicemente) partecipare ad un concorso, se non dopo dieci
anni dall’alienazione (a titolo oneroso o gratuito, non fa differenza),
altrettanto divieto fa carico al farmacista che, titolare di farmacia per
tutto il tempo dell’espletamento delle prove concorsuali, ceda invece la
farmacia soltanto dopo l’approvazione della graduatoria: la differenza tra
le due fattispecie può stare soltanto, quanto al primo caso, in un
impedimento a partecipare addirittura al concorso, e, quanto al secondo,
nell’esclusione dalla fase di assegnazione delle sedi.
Questa del Tar Veneto, insomma, sembra davvero una decisione troppo
disinvolta, anche se una sua conferma in sede di appello sarebbe ovviamente
vista di buon grado da tutti, perché quel divieto decennale, inteso più
rigorosamente di come lo veda il Tar Veneto, può pesare come un macigno
nelle scelte che un titolare di farmacia è talvolta costretto ad operare.