02/07/03

Non c’è reato se non si paga né l’Inps né il dipendente.

“Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di
mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti”: questa
la massima della decisione n. 27641/03 della Cassazione.
Dunque, se interpretiamo bene il pensiero della Suprema Corte (ma la
sentenza non abbiamo ancora potuto leggerla per esteso), il datore di
lavoro commette il reato di omissione contributiva soltanto quando la
retribuzione cui i contributi si riferiscono sia stata nel concreto
effettivamente corrisposta al dipendente, perché è il suo pagamento,
secondo la Cassazione, che fa scattare l’obbligo di versare i relativi
contributi; insomma, non pagando lo stipendio al personale, si impedisce
addirittura l’insorgere del debito verso l’Inps, e naturalmente, se i
contributi non sono (ancora) dovuti, l’omissione di versamento non è
(ancora)… un’omissione, tanto meno penalmente rilevante.
È una decisione sicuramente curiosa, se non altro per la sua novità, ma,
dal punto di vista giuridico, sembra ineccepibile.

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