26.05.03
E’ reato ascoltare (e non solo) le telefonate del coniuge
Come chiarisce la sent. 12698 del 18/03/03 della Cassazione, Sez. V Pen.,
installare apparecchiature idonee all’intercettazione delle conversazioni
telefoniche del coniuge (come, ovviamente, di chiunque altro) integra un
reato diverso da quello inerente alla mera (e meno grave) intercettazione
fraudolenta della conversazione; ed infatti, le due fattispecie sono
previste, rispettivamente, dagli artt. 617/bis e 617 del codice penale.
Si tratta, insomma, di due condotte autonome, che dunque possono concorrere
tra loro.
Il caso qui deciso dalla Suprema Corte riguardava, come non di rado si
verifica, i comportamenti “eccessivi” di un coniuge troppo sospettoso.