24/05/03
L’utilizzo di dati bancari intestati ad un terzo.
Anche questi dati possono essere utilizzati dall’Amministrazione
finanziaria, ma l’Ufficio deve fornire la prova, anche presuntiva, della
riferibilità al contribuente dei movimenti bancari accertati a nome di un
terzo, non essendo sufficiente che quest’ultimo sia legato al contribuente
da vincoli commerciali o familiari: in sostanza, il Fisco deve provare che
quella del terzo sia una mera intestazione fittizia.
Resta fermo, beninteso, il diritto del contribuente di addurre elementi a
sostegno della tesi contraria, anche avvalendosi di dichiarazioni rese dal
terzo anche allo stesso contribuente o al suo consulente, e perciò non
necessariamente al Fisco o alla Guardia di Finanza.
Lo ha precisato la Cassazione: Sez. Trib., 26/03/03, n. 4423 e 18/04/03, n.
6232.