30.05.03
Sul mantenimento del coniuge disoccupato e infermo
Confermando una sentenza d’appello che aveva condannato il coniuge al
versamento dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro, la Cassazione,
pronunciandosi ancora una volta su questo tema, ha ribadito che
l’iscrizione del coniuge più debole alle liste di collocamento e il suo
contemporaneo stato di malattia cronica (emergente da certificati medici)
rivela, da un lato, una disponibilità e una volontà ad entrare nel mondo
del lavoro e, dall’altro, l’oggettiva impossibilità a lavorare. E pertanto,
conclude la Suprema Corte in una recente pronuncia, l’assegno di
mantenimento a favore di quest’ultimo è pienamente giustificato anche in
presenza, come nel caso ivi deciso, di una ridottissima durata del
matrimonio e della necessità sopravvenuta dell’altro coniuge di provvedere
ai bisogni della nuova famiglia da lui costituita.