28/04/2003
La cessione a terzi di un dispensario – QUESITO

Posso vendere, unitamente alla farmacia, anche il dispensario affidatomi
in gestione da oltre sette anni? Il dubbio mi è sorto perchè proprio in
questi giorni è stata trasferita ad un altro farmacista la titolarità di
una farmacia che è sempre stata più vicina della mia alla frazione dove è
ubicato il dispensario, il cui precedente titolare però rifiutò allora la
gestione del dispensario che fu pertanto assegnato a me.

La questione in generale non aveva per la verità trovato risposte univoche
nè in giurisprudenza e neppure in dottrina, almeno fino all’importante
sentenza n. 683 del 6/6/96 del Consiglio di Stato, V Sez., che potrebbe
invece aver forse (ma, ripetiamo, forse) risolto anche il Suo
particolarissimo problema.
In tale decisione, però, il Supremo Consesso Amministrativo si occupava di
una vicenda sotto qualche profilo diversa da quella che La riguarda, perchè
là si discuteva dell’obbligo, o meno, della P.A. di revocare
l’autorizzazione alla gestione di un dispensario rilasciata a suo tempo a
favore del titolare di una farmacia per il fatto stesso della successiva
apertura al pubblico (“ex novo”) di un altro esercizio ubicato più vicino
della farmacia affidataria rispetto alla località di apertura del
dispensario.
Ora, nell’occasione il Consiglio di Stato ha deciso il ricorso affermando
l’insussistenza di un obbligo del genere, perchè il concetto stesso di
“preferenza” (per il titolare della farmacia più vicina), assunto
dall’art. 1 della L. 221/68 (come modificato dall’art. 6 della L. 362/91),
“esclude un qualsiasi connotato di tassatività ed automaticità nella
scelta, ma comporta soltanto un limite alla discrezionalità
dell’Amministrazione nella scelta del farmacista cui affidare la gestione
del dispensario nel quadro di una migliore organizzazione del servizio
farmaceutico”. In sostanza, essendo quello della “preferenza” un mero
indirizzo di carattere organizzatorio da utilizzare dalla P.A. al momento
in cui essa deve assegnare (per la prima volta?) la gestione di un
dispensario, e perciò un semplice canone di buona amministrazione, non può
ammettersi alcuna legittima aspettativa, da parte dei futuri titolari di
farmacie più vicine, “ad una continua revisione della situazione, onde
mantenerla sempre conforme al suddetto criterio”.
Beninteso, questi principi, espressi per un caso di apertura al pubblico di
una farmacia di nuova istituzione (più vicina), devono valere – a
fortiori – anche laddove si tratti, come nel Suo caso, di un semplice
cambiamento del titolare di una vecchia farmacia (più vicina); come pure
valgono, nella loro interezza, anche per il dispensario “stagionale”
(figura introdotta dalla legge 362/91), che infatti, per quanto riguarda la
scelta del gestore, non può essere disciplinato che dagli stessi criteri
dettati dalla norma per il dispensario ordinario.
Senonchè, prescindendo da alcune perplessità che una sentenza del genere
(cui successivamente tutti i TAR si sono in ogni caso poi “accodati”) può
suscitare (e, per la verità, essa non appare del tutto convincente,
quantomeno per la sua “non esaustività”), resta qualche incertezza, come
accennato, per la Sua vicenda specifica, perché la cessione da Lei operata
riguarda bensì l’intera azienda (comprensiva pertanto anche dei beni
materiali inerenti al dispensario), ma, quanto alla titolarità, essa può
invece concernere soltanto la farmacia principale, e non il dispensario
farmaceutico, il cui diritto di esercizio non è, in principio, trasferibile
a chicchessia.
I residui dubbi, in conclusione, derivano appunto dalla vendita della
farmacia che, comportando ovviamente il mutamento della persona fisica del
titolare, potrebbe – sol per questo – rimettere in discussione – ab origine
– proprio l’affidamento del dispensario, inducendo l’Amministrazione ad
una nuova scelta del gestore, magari orientata direttamente – come sarebbe
corretto, peraltro – sul titolare della farmacia effettivamente più vicina,
che, essendo anch’egli un farmacista diverso da allora, potrebbe questa
volta accettare.

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!