12/03/2003

Gli effetti per i soci del condono “tombale” della società di farmacisti –
QUESITO

La mia farmacia è gestita sotto la forma giuridica di snc e vorrei
conoscere gli effetti e gli obblighi derivanti in capo ai soci a seguito
del condono “tombale” della sola società.

L’art. 9 della Legge Finanziaria n. 289/2002 disciplina il c.d. condono
“tombale” e non prevede alcun collegamento obbligatorio tra la definizione
della posizione della società e quella delle posizioni dei singoli soci.
Bisogna però considerare che, se i soci non aderiscono al condono
“tombale”, la società avrà definito soltanto la propria posizione e quindi
ai soli fini IRAP ed IVA, e pertanto l’Amministrazione finanziaria potrà
comunque sottoporre al controllo la società anche se al mero scopo di
accertare il reddito d’impresa da imputare al socio proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione.
Potrebbe essere dunque preferibile per i soci (che potranno peraltro
decidere autonomamente l’uno dall’altro) procedere anch’essi alla
definizione automatica versando l’imposta risultante dall’applicazione
delle ormai ben note aliquote dell’8%, del 6% e del 4% .
In ogni caso, per i contribuenti “congrui” ai fini degli studi di settore
e dei parametri, e c.d. contribuenti virtuosi (comprendendo in tale
espressione anche le società), i quali – come sappiamo – possono
mettersi in regola pagando la somma fissa di € 500,00 l’anno (se “congrui”
e “coerenti”), o di € 700,00 l’anno (se “congrui” e “non coerenti”), la
Finanziaria prevede un ulteriore regalo consistente nell’inclusione
“gratuita” anche dei soci (sia pure limitatamente ai redditi di
partecipazione) nel condono “tombale” della società.

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