17/01/2003
La Finanziaria 2003 in ordine alfabetico: lett. B
Bonus assunzioni
Come ben sappiamo, questo bonus, per la prima volta previsto dall’art. 7
della Legge 388/2000, ha subito numerose manipolazioni per effetto di vari
provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dopo il fatidico 7
luglio 2002 che ne hanno modificato sotto alcuni profili l’area
applicativa.
Ora, rammentato ancora una volta che le assunzioni rilevanti ai fini del
conseguimento del bonus sono soltanto quelle relative ad
ultraventicinquenni che nel biennio precedente non abbiano lavorato a tempo
indeterminato, bisogna dare atto alla Finanziaria di aver tentato di fare
chiarezza, distinguendo opportunamente i datori di lavoro che avevano già
maturato il credito d’imposta prima dell’8/7/2002, da quelli che hanno
assunto (o assumeranno) dipendenti nel periodo di tempo compreso tra
tale data e il 31/12/2006.
Dunque, per i datori di lavoro che avevano effettuato assunzioni entro il
7/7/2002, ed ai quali era stato “congelato” il credito d’imposta (che pure
ha continuato a maturare per tutto il 2002), il bonus viene ora finalmente
“scongelato” e potrà essere utilizzato in tre rate a partire dal
16/1/2003.
Il credito resta in tal caso fermo nell’ammontare originario di € 413,17
mensili per l’intero territorio nazionale e di € 619,75 per le sole
“zone svantaggiate”; inoltre, esso continuerà a maturare e potrà essere
speso fino al 31/12/2003.
Sempre per i datori di lavoro già “premiati”, il bonus (negli stessi
importi) spetta – ancora una volta fino al 31/12/2003 – con riguardo sia
ai nuovi assunti dall’8/07/02 che ai nuovi assunti dal 01/01/2003 in poi,
ma a condizione – per quanto riguarda questi ultimi – che essi abbiano
“rimpiazzato” o “rimpiazzino” – e perciò non incrementino – unità
lavorative “agevolate” (che abbiano cioè prodotto un bonus) alla data del
7/7/2002.
Invece, quando i datori di lavoro (parliamo sempre di quelli già
“premiati”) incrementino il numero delle unità “agevolate” risultanti
appunto alla data del 7/7/2002, spetta loro un credito di 100 euro
mensili, che diventano però 150 se il neo assunto è ultraquarantacinquenne,
ovvero 400 euro complessivi se siamo in una “zona svantaggiata” .
Dall’1.1.2004 e fino al 31.12.2006, infine, il credito d’imposta (negli
importi ora precisati di 100, 150 e 400 euro) lo matura soltanto il datore
di lavoro che incrementi la base occupazionale media calcolata nel biennio
1/8/2001-31/7/2002.
Tutto questo, pertanto, riguarda i soli datori di lavoro che avevano
maturato il bonus entro il 7/7/2002.
Gli altri, e cioè i datori di lavoro che non hanno invece prodotto
incrementi occupazionali (“agevolati“) entro tale data, potranno
beneficiare del bonus nel periodo 1/1/03- 31/12/06, con un importo
variante da 100 a 400 euro secondo le diverse ipotesi sopra accennate.
Infine, il godimento del nuovo bonus di 100, 150 e 400 euro è in ogni
caso subordinato alla presentazione di un’apposita istanza al Centro
operativo di Pescara, che deve espressamente riconoscerlo, anche perché,
come accennato in altre news precedenti, per il bonus assunzioni è ora
previsto un limite di stanziamento di 125 milioni di euro per anno,
superato il quale il Ministero dell’economia potrà chiudere i ……
rubinetti.
Bonus auto
Sempre a proposito di automobili, un decreto legge governativo (anch’esso,
come altri, di supporto e/o integrazione e/o coronamento alla Finanziaria)
proroga fino al 31/3/2003 gli eco-incentivi per l’acquisto di vetture non
inquinanti.
Bonus investimenti
Le imprese del Sud che hanno maturato questo credito d’imposta
anteriormente all’8 luglio 2002 (ancora una volta la data è questa!), ma
che si sono viste bloccare il suo utilizzo (v. Sediva News del 24/07/2002 e
12/11/2002 ), devono – entro il 28/02/2003 – presentare al solito Centro
operativo di Pescara un’apposita istanza descrittiva dei lavori
effettuati, indicando il codice fiscale e la partita iva del fornitore
nonché le modalità di pagamento.
Le Agenzie delle Entrate controlleranno il dettaglio delle spese sostenute
e la loro ammissibilità, ma la spendita del bonus, ove riconosciuto, sarà
consentita soltanto dal 10/04/2003 e in misura corrispondente al rapporto
tra l’ammontare complessivo dei crediti ancora da usufruire e lo
stanziamento di € 450 milioni per l’anno 2003 (ad esempio, crediti
ammontanti a € 100 milioni: il recupero viene consentito nella misura del
22,22% dell’importo del singolo credito).
Ma, attenzione, quell’istanza al Centro operativo di Pescara deve essere
presentata anche da chi ha già “speso” il bonus (maturato ovviamente prima
dell’8 luglio 2002), anche se al solo fine di controllo e monitoraggio
della spesa pubblica.
Va ricordato, infine, che il d.l. 138/02, ha escluso le farmacie dal
bonus investimenti, naturalmente per gli acquisti dei beni strumentali
operati dopo il 7 luglio 2002.