23/11/2002
Confermata l’esenzione dall’ IVA dell’attività di fisioterapia.
Lo ribadisce la sentenza n. 15031 del 25/10/02 della Cassazione (Sez.
Tributaria).
Quelle del fisioterapista, del massoterapista e del fisiocinesiterapista,
infatti, sono prestazioni c.d. paramediche effettuate nell’esercizio di
arti sanitarie soggette a vigilanza (tra le quali rientra anche l’ “arte
ausiliare” del famoso massaggiatore, che è specializzata rispetto
all’attività dell’infermiere generico).
E, sempre ai fini dell’esenzione dall’IVA, è del tutto irrilevante –
precisa la Suprema Corte – che tali prestazioni siano fornite in assenza
di prescrizioni mediche.